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Tre poteri, tre livelli

Corrado Mordasini
Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2016
Rino Scarcelli (illustrazione di Corrado Mordasini)

Si chiama Confederazione, ma quella elvetica è oggi uno Stato federaleLink esterno: i 26 cantoni hanno mantenuto cioè delle istituzioni politiche proprie, ma non una totale sovranità.

Le competenze

Difesa, politica estera, politica agricola, politica monetaria, asilo, dogana, comunicazioni ed energia sono giurisdizione del potere centrale.

Sicurezza, sanità, pubblica istruzione e relazioni con le comunità religiose sono piuttosto competenza dei CantoniLink esterno, che mantengono inoltre una propria legislazione tributaria.

Anche i comuni hanno una certa autonomiaLink esterno fiscale (cfr. Pagare le tasse in Svizzera). Di loro competenza sono i servizi industriali, l'assistenza sociale, le naturalizzazioni1.

Potere legislativo

Il parlamento svizzero (Assemblea federaleLink esterno) è bicamerale. Il Consiglio nazionaleLink esterno, camera bassa, conta 200 deputati. I cantoni vi sono rappresentati in base alla grandezza: dai 35 parlamentari di Zurigo (il più popoloso del Paese) al solo consigliere nazionale di Uri, Glarona e altri quattro cantoni. Il Consiglio degli StatiLink esterno, la camera alta, conta invece 46 "senatori", ovvero due per cantone fatta eccezione per 6 ex ‘semi-cantoni' che ne nominano uno.

Altri sviluppi

Ogni cantone ha poi il suo parlamento, detto Gran Consiglio. I più piccoli contano 50-60 deputati, il più grandeLink esterno 180.

I legislativi svizzeri sono di milizia. Chi vi siede, mantiene la propria attività professionale. Degli eletti all'Assemblea federale, per esempio, solo 3 su 10 si dichiarano politici professionisti. Gli altri continuano a svolgere il loro mestiere di artigiano, contadino, medico, banchiere e così via.

Le Camere federaliLink esterno si riuniscono 4 volte l'anno per 3 settimane, più le eventuali sessioni speciali. I parlamenti cantonali seguono ognuno la propria agenda; il Gran Consiglio ticinese, a puro titolo d'esempio, è impegnato in una dozzina di sessioni da 2 a 4 giorni.

A livello comunale, il legislativo è costituito da un organo elettivo (Consiglio comunale) negli agglomerati più grandi, ma in 4 comuni su 5 sono gli stessi aventi diritto a decidere in merito a progetti politici, riuniti in Assemblea comunaleLink esterno.

Potere esecutivo

Il Consiglio federaleLink esterno –governo centrale- è composto di 7 membri, chiamati solo informalmente "ministri", specie dalla stampa. Ogni consigliere federale è a capo di un Dipartimento; rispetto ai ministeri dei Paesi limitrofi (10-15) vi è un maggior accorpamento di competenze.

I governi cantonali –detti Consiglio di Stato- contano 5 o 7 persone. L'esecutivo comunaleLink esterno si chiama semplicemente Municipio ed è composto da 3 a 9 membri (tra sindaco e municipali).

Consiglieri federali e consiglieri di Stato sono politici di professione. Sindaci e municipali sono pure retribuiti, ma non si tratta quasi mai di impieghi a tempo pieno e nei comuni più piccoli il compenso è esiguo.

Potere giudiziario

Il Tribunale federaleLink esterno è la corte suprema del Paese. Costituisce generalmente l'ultimo grado di giudizio –vi si ricorre contro le sentenze pronunciate dai tribunali cantonali- ma può anche essere chiamato a deliberare per primo, ad esempio nelle controversie tra Cantoni.

Il Tribunale penale federaleLink esterno è invece un tribunale di prima istanza, e si occupa di casi di una certa rilevanza ed estensione territoriale, come il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata.

Il Tribunale amministrativo federaleLink esterno esamina i ricorsi contro le sentenze dell'Amministrazione federale. Il Tribunale federale dei brevettiLink esterno giudica le presunte violazioni o nullità degli stessi.

Per il resto, la giustizia penale, civile e amministrativa è applicata a livello cantonale, in tribunali di prima istanza e d'appello.

Chi elegge chi

Il Consiglio federale (governo) è eletto dall'Assemblea federale (parlamento a camere riunite) ogni 4 anni. La stessa Assemblea elegge i giudici dei Tribunali federali e il Procuratore generaleLink esterno della Confederazione.

Consiglieri nazionali e consiglieri agli Stati sono invece eletti dal popolo dei rispettivi Cantoni.


Per saperne di più: admin.chLink esterno, ch.chLink esterno, parlament.chLink esterno, ministeropubblico.chLink esterno

1Chi vuole diventare svizzero, deve prima di tutto ottenere la cittadinanza di un Comune della Confederazione. Sui documenti d'identità, tale Comune è indicato come ‘luogo d'origine' o ‘attinenza'. Nei moduli dai compilare, al posto dell'attinenza, gli stranieri indicano il luogo di nascita.​​​​​​​

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