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Ticino verso l'introduzione di un'ora di storia delle religioni in quarta media

Il Dipartimento dell’educazione ticinese ha raggiunto un accordo con la Chiesa riguardo all’insegnamento religioso alla scuola dell’obbligo. Salvo imprevisti, a partire dall’anno scolastico 2019-2020 l’ora facoltativa di religione verrà mantenuta fino alla terza media e un’ora di storia delle religioni obbligatoria sarà introdotta in quarta. 

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2017 - 11:25
tvsvizzera.it/Zz con RSI (Quotidiano del 22.11.2017)
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Dopo anni di discussioni e atti parlamentari, un’intesa è stata raggiunta fra il cantone e le Chiese riconosciute sull’insegnamento della religione a scuola. 
Un modello iniziale, che avrebbe imposto una scelta obbligatoria tra l’insegnamento confessionale e quello aconfessionale, non piaceva alla Chiesa cattolica. 

La soluzione annunciata mercoledì è un compromesso che anche il Vescovo di Lugano ha accolto bene: “È la via per dare gli strumenti necessari agli allievi per affrontare il confronto fra le religioni”, ha detto alla Radiotelevisione svizzera.  

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Se l’iter parlamentare non dovesse incontrare ostacoli, la nuova Legge sulla scuola Media sarà effettiva dall’anno scolastico 2019-2020. Essa prevedrà il mantenimento dell’attuale “ora di religione” facoltativa (gestita dalla Chiesa) fino alla terza media. In quarta (l’ultimo anno nel cantone), sarà invece introdotta un’ora di storia delle religioni obbligatoria.  

La Chiesa cattolica riformata, da sempre favorevole all’introduzione di storia delle religioni, ha naturalmente accolto favorevolmente la misura. “Bisogna iniziare da qualche parte”, ha detto la rappresentante Eva Huhn, “speriamo che in futuro si maturi un percorso che copra tutti e quattro gli anni di scuola media”.

Cosa dice l'attuale legge cantonale sulla scuola riguardo all'insegnamento religioso?

- L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa.

- La frequenza degli allievi all’insegnamento religioso è accertata all’inizio di ogni anno dall’autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d’età.

- La designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

- La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.

- Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.

- Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano lo statuto dell’insegnante di religione e l’organizzazione dell’insegnamento religioso.

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